11    Normativa commercio elettronico...

I dati riguardanti il commercio elettronico sono inequivocabili!! Essi dicono che in Italia le vendite on-line sono in forte e costante crescita. Quindi se avete un'impresa o se avete intenzione di costituirla e l’ora di iniziare!!! L’importante è arrivare quanto prima possibile. In linea generale ogni attività economica “su Internet” presuppone il rispetto delle stesse regole previste per le stesse attività esercitate in maniera tradizionale.

 

E’ necessario quindi il rispetto delle condizioni e dei presupposti di legittimazione soggettiva all’attività, il rispetto delle regole che riguardano lo svolgimento dell’attività e che attengono oggettivamente al prodotto o al servizio offerto. Da un punto di vista amministrativo è indispensabile il possesso, da parte dell’interessato, di tutti i requisiti che la legge richiede affinché questi possa svolgere l’attività. Si pensi, per fare un esempio, a colui che intenda svolgere su Internet un’attività per la quale è necessaria una iscrizione a qualche albo.

 

La circostanza che la stessa attività sia svolta “su internet” non esclude l’obbligatorietà da parte del soggetto interessato al rispetto dell’iscrizione al relativo albo professionale. Anche ad esempio l’obbligatorietà dell’iscrizione in camera di commercio, nel caso di un’attività di commercio di prodotti svolta “su internet”, non esclude a carico del soggetto interessato l’obbligo di effettuare lì’iscrizione. E’ bene inoltre ricordare che l’attività di vendita o di prestazione di servizi può comportare, così come accade per la stessa attività svolta in maniera tradizionale,  la necessaria sottoposizione a norme che regolano lo stesso prodotto o lo stesso servizio, come ad esempio le regole che riguardano la conservazione dei cibi freschi ecc.

Sotto l’aspetto fiscale l’e-commerce coinvolge in generale tutte le principali forme impositive: dazi doganali, IVA e imposte sul reddito. Quindi chi decide di intraprendere un’attività “su internet” dovrà pianificare bene le proprie scelte analizzando attentamente i vantaggi e gli svantaggi di carattere fiscale. La Commissione europea ha stabilito già a partire dal 1997 di non introdurre imposte nuove o supplementari al commercio elettronico e di adattare la disciplina dell’IVA già esistente per il commercio tradizionale.

Grande importanza è attribuita al modo in cui, materialmente, l’attività viene esercitata: fuori rete, con consegna materiale del bene oggetto dell’acquisto (commercio elettronico indiretto) ovvero in rete, con fornitura diretta del servizio o del bene virtuale direttamente alla postazione dell’acquirente (commercio elettronico diretto). Il commercio elettronico indiretto è stato inteso come una forma tecnologica di vendita tradizionale ed è stato quindi assimilato a livello fiscale alle vendite a distanza. Il commercio elettronico diretto viene considerato a livello fiscale un servizio vero e proprio. Questa distinzione è molto importante perchè influisce sia sulla qualificazione dell’attività agli effetti fiscali, sia sui criteri di individuazione della territorialità in fatto di IVA.  Dovranno quindi essere rispettati i normali adempimenti fiscali richiesti per le attività esercitate tradizionalmente quali ad es. l’apertura della partita iva ricordando di indicare espressamente l’esercizio sotto forma di e-commerce. Il pagamento delle imposte sul reddito quali l’irpef, se a gestire l’attività è una persona fisica, o l’ires, se a gestire l’attività è una società di capitali. Ovviamente non è obbligatorio che l’esercizio dell’attività di e-commerce sia svolto necessariamente da una persona fisica, ma potrà essere anche una società a gestire il tutto. E’ proprio come succede per le attività svolte in maniera tradizionale, si potrà scegliere il regime fiscale più conveniente in base al tipo di attività e al soggetto titolare.

 

 

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