Titolo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Codice deontologico:

a) decreto n. 139 del 2005” indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”;

b) professionista” indica chi è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella sezione B – Esperti contabili;

c) esercizio della professione” indica l’esercizio dell’attività di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005;

d) Consiglio Nazionale” indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;

e) tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di “professionista” in virtù della sua iscrizione all’Albo;

f) Cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”;

g) Codice” indica il presente Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

Articolo 2 CONTENUTO DEL CODICE

1. Il presente Codice contiene principi e regole che il professionista deve osservare nell’esercizio della professione.

2. Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.

3. Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 3 POTESTÀ DISCIPLINARE

1. L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.

2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti compiuti.

Articolo 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Codice si applica agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella sezione A Commercialisti e nella sezione B – Esperti contabili.

2. Le norme del presente Codice si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’art. 34 del decreto n. 139 del 2005, e ai tirocinanti.

Articolo 5 INTERESSE PUBBLICO

1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico.

2. Soltanto nel rispetto dell’interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.

3. A causa dell’interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine competente delle suddette violazioni.

4. L’uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale.

Articolo 6 INTEGRITÀ

1. Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.

2. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali ad evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.

3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere.

Articolo 7 OBIETTIVITÀ

1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale.

2. Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale.

3. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.

Articolo 8 COMPETENZA, DILIGENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. Il professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.

2. Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie su cui non ha un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.

3. Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, in maniera da acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.

4. Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell’erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, a causa della sua specializzazione, in problematiche attinenti l’incarico affidatogli, su cui il primo non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze richiedano l’intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali.

5. L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

6. Il professionista, nell’erogare le proprie prestazioni, deve agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale.

7. Nell’esercizio della professione il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell’attività da essi svolta.

8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.

Articolo 9 INDIPENDENZA

1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico affidatogli.

2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale.

3. In assenza di interpretazioni approvate dal Consiglio Nazionale in relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente rigorose tra quelle previste dalla legge e quelle previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanatodall’IFAC.

4. In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire ilsuo libero arbitrio o essere di ostacolo all’adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli sitrovi in conflitto di interessi.

5. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente la sua integrità o la sua obiettività.

Articolo 10 RISERVATEZZA

1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.

2. Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun indebito vantaggio personale del professionista o di terzi.

3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi dipendenti e collaboratori.

Articolo 11 COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa.

2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nei confronti dei clienti e dei colleghi.

3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell’ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell’Ordine al quale appartiene.

4. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell’esercizio della professione.

Articolo 12 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE AL DI FUORI DEL PAESE DI ORIGINE

1. Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se ed in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico.

2. Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice.

Articolo 13 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN COOPERAZIONE CON TERZI

1. Il  professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente, prestazioni professionali in collaborazionecon soggetti non appartenenti alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino comportamenti conformi alle disposizioni previste dal presente Codice.

Articolo 14 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. Il professionista deve porsi in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione, anche mediante adeguata copertura assicurativa.