Titolo III – Concorrenza
Articolo 41 UTILIZZO DI CARICHE PUBBLICHE
1. Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.
Articolo 42 ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
1. È vietato al professionista favorire l’esercizio abusivo della professione.
Articolo 43 DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE
1. E’ vietata l’intermediazione che possa pregiudicare l’indipendenza e l’obiettività del professionista.
Articolo 44 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ INFORMATIVA
1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.
2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all’immagine della professione.
3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti.
5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.
6. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione.
7. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo.
8. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali,l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine professionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.