Titolo IV – Disposizioni Transitorie

Articolo 45 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Codice entra in vigore il 1° maggio 2008.

2. Per i fatti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2008 ed anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applicano, rispettivamente, il Codice deontologico approvato dal soppresso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, e il Codice deontologico approvato dal soppresso Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali. I suddetti codici deontologici si applicano nella versione in vigore alla suddetta data del 31 dicembre 2007.

3. Le norme di cui al presente Codice estendono la propria efficacia anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima della entrata in vigore del presente Codice, se l’applicazione delle stesse risulta essere più favorevole al trasgressore sempreché la sanzione disciplinare non sia stata irrogata con provvedimento resosi definitivo.